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Sui limiti alla circolazione dei beni culturali

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di limitare iltrasferimento all’estero di opere d’arte appartenenti a privati, qualoral’uscita di tali opere dal territorio italiano possa compromettere l’integritàe la completezza del patrimonio culturale della Nazione.

Nel caso di specie, il proprietario di un quadro di un famoso pittoretedesco aveva richiesto al Ministero della Cultura il rilascio dell’attestatodi libera circolazione ed il Ministero aveva negato il rilascio di taleattestato alla luce di una istruttoria nella quale veniva evidenziata la raritàdell’opera straniera in questione e la forte attinenza di tale opera alterritorio italiano.

Invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 68 e dell’art. 10 delCodice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), l’Amministrazione può negare ilrilascio dell’attestato di libera circolazione di opere appartenenti a privatiladdove queste presentino un interesse artistico, storico, archeologico oetnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonioculturale della Nazione.

Nel caso di specie, la valutazione svolta dall’Amministrazione ai finidell’adozione del provvedimento di diniego risultava adeguatamente motivata conriferimento ad una serie di criteri quali la rarità dell’opera, l’altissimaqualità dell’opera, il legame dell’opera e del percorso artistico del pittorecon il nostro Paese, ecc. A tale valutazione andava aggiunta la considerazione circal’eccezionale rilevanza del bene ai fini della integrità e della completezzadel patrimonio culturale della Nazione (art. 10 del Codice).

Pertanto, poiché nella fattispecie ricorrevano entrambe questecircostanze, il Collegio ha ritenuto legittimo il divieto postodall’Amministrazione sulla esportazione del bene culturale in questione.

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