SPECIALIZZAZIONI MEDICHE:ILLEGITTIMO IL BANDO DI AMMISSIONE OVE PREVEDA UN TERMINE DI SOLI 13 GIORNI PERPRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha riconosciuto, con sentenza n. 9813 del 17settembre 2021, l’illegittimità del Bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2019/2020, nella parte in cui ha previsto un termine di soli 13 giorni per la presentazione della documentazione attestante i titoli conseguiti presso Università straniere, corredata dalla c.d. dichiarazione di valore, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo.
La ricorrente, patrocinata dallo Studio Legale Lorenzoni, ha presentato ricorso al Tar Lazio lamentando, in primo luogo, l’illogicità e l’irragionevolezza del termine fissato dal bando per la presentazione della documentazione relativa ai titoli conseguiti all’estero. Il Bando di ammissione, difatti, richiedeva di presentare i propri titoli corredati da una dichiarazione di valore, per richiedere la quale era necessario intraprendere un iter complesso che implica il coinvolgimento di una pluralità di soggetti (l’Università di provenienza, il Ministero della Salute slovacco, il Tribunale locale e un traduttore autorizzato) e, in ogni caso, l’Ambasciata a fronte del ricevimento di un’istanza completa impiegava 30 giorni per l’apposizione della dichiarazione di valore.
L’onere richiesto ai candidati con titoli esteri risultava quindi eccessivo e sproporzionato, soprattutto ove si consideri che da un lato la dichiarazione di valore non risulta obbligatoria ex lege e, dall’altro, che la valutazione delle carriere accademiche è stata effettuata a distanza di oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Con un secondo motivo di doglianza, la ricorrente ha lamentato la disparità di trattamento tra gli studenti laureati in Italia e quelli laureati all’estero (seppur negli Stati membri dell’Unione europea), relativamente ai differenti termini disposti per la presentazione della documentazione riferita al titolo di laurea.
Da ultimo, la ricorrente ha denunciato come la previsione di due termini diversi falsi le condizioni per l'esercizio effettivo della libertà di circolazione e stabilimento (artt. 45 e 51 TFUE), ed impedisca la libera prestazione dei servizi di medico (Direttiva 16/93/CEE, come attuata dal Decreto legislativo n.368/1999). Proprio a fronte di tali elementi, la ricorrente ha formulato, invia subordinata, un terzo motivo di gravame con il quale ha chiesto che, ove non si fossero ritenute immediatamente illegittime le previsioni del bando censurate, la questione venisse rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso sulla base dell’assorbente ragione relativa alla irragionevolezza ed illogicità del termine - disposto per i soli candidati con titoli conseguiti all’esterno – per la produzione di una documentazione che necessitava un lungo e defatigante iter istruttorio, incompatibile con la breve scadenza disposta dal bando.
Il Tribunale ha prima ordinato, in via cautelare, al Ministero dell’Università e Ricerca di valutare i titoli della ricorrente - che inizialmente non erano stati considerati in quanto la documentazione era stata ritenuta tardiva - così consentendo a quest'ultima di vedersi attribuito il relativo punteggio e la conseguente migliore posizione in graduatoria. Ha poi annullato il bando nella parte in cui prevedeva il termine irragionevole, condannando l’amministrazione alla refusione delle spese di lite.
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Il Decreto Legge n.44/2023 dispone una espansione degli organici delle amministrazioni pubbliche italiane. Si prevede quindi la pubblicazione di numerosi bandi di concorso che lo Studio legale Lorenzoni monitorerà dandone tempestiva comunicazione sul sito e sui canali social.