Nonostante il provvedimento fosse “già stato redatto e firmato” al momento della ricezione delle osservazioni procedimentali, l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto prenderle in considerazione, avendole ricevute prima del perfezionamento della revoca.
Infatti, ex art. 21-bis l. n. 241/90: “[i]l provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata […]”.
Risulta pertanto violato l’art. 10, co. 1, lett. b), l. n. 241/90, non avendo l’amministrazione nemmeno invocato l’art. 21-octies l. n. 241/90 o allegato che il provvedimento avesse natura vincolata e che fosse “palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
TAR Lazio, Sez. II-quater, sent. n. 1088/2023, Est. di Nezza
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La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2024 (legge n. 193/2024): novità, opportunità e sfide per le imprese e i consumatori