Lo Studio legale Lorenzoni è attivo da oltre un secolo, fornendo assistenza a Pubbliche amministrazioni, imprese e privati nell'ambito del diritto amministrativo e di tutte e tematiche ad esso connesse.
Utilizziamo soluzioni informatiche e tecnologiche d'avanguardia per ottimizzare l'organizzazione interna e garantire l'efficienza nella gestione delle posizioni affidate.
Analizziamo le esigenze dei Clienti nel contesto economico e lavorativo di riferimento, coniugando tradizione e innovazione.
Il nostro impegno accademico si traduce in una maggiore affidabilità delle soluzioni prospettate.
Collaboriamo con i migliori professionisti e ci avvaliamo di una rete di partner finanziari, industriali e tecnologici per proporre soluzioni strategiche avanzate
Lo studio è stato fondato agli inizi del XX secolo a Padova dall'avvocato Mario Lorenzoni. L'avvocato Vitaliano Lorenzoni, figlio di Mario, aprì la nuova sede dello studio a Roma nel 1948, caratterizzandolo fin da allora per una forte specializzazione nel contenzioso giurisdizionale amministrativo.
La tradizione familiare si è consolidata nel 1968 con l'entrata dell'avvocato Fabio Lorenzoni, figlio di Vitaliano, che lo ha diretto dal 1983. Lo studio si è trasferito nella nuova sede di via del Viminale nel 1997.
Dal 2018 è subentrata nella titolarità dello Studio l'avvocata Livia Lorenzoni, figlia di Fabio, iscritta al foro di Roma dal 2013 e ricercatrice universitaria, abilitata alle funzioni di Professore associato in diritto amministrativo, con un Master of Laws (LL.M.) alla London School of Economics and Political Science e un dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università Roma Tre.
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La Corte dei conti, sez. giur. reg. Campania, con ordinanza del 16 novembre 2023 (dep.18 dicembre 2023), n. 228, ha rinviato alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del decreto semplificazioni 2020, nella parte in cui ha escluso la responsabilità erariale per i danni cagionati da condotte attive gravemente colpose. Inparticolare, è stato chiesto alla Consulta di valutare la compatibilità dell’art.21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 con i principi di buon andamento (art. 97Cost.), responsabilità dei funzionari per i danni cagionati allo Statonell’esercizio delle loro funzioni (art. 28 Cost.), giurisdizione della Corte dei conti sui medesimi fatti (art. 103 Cost.), efficienza (art. 97 Cost.),equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), eguaglianza (art. 3 Cost.)