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Legge annuale per la concorrenza 2026: le proposte dell’AGCM tra transizione energetica e riforma antitrust

Con la segnalazione AS2187 del 29 luglio 2026, pubblicata nel Bollettino n. 31 del 3 agosto, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso al Governo e al Parlamento le proprie proposte ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza. L’intervento è adottato ai sensi dell’art. 47, comma 2, della legge n. 99 del 2009 e si colloca nella sequenza delle segnalazioni che hanno accompagnato le leggi annuali approvate nel periodo 2022-2025.

Il documento è articolato in due parti. La prima riguarda lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il disegno concorrenziale dei regimi concessori nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e delle grandi derivazioni idroelettriche. La seconda propone alcune modifiche alla legge n. 287 del 1990, con particolare riferimento al controllo delle concentrazioni e alla disciplina delle intese restrittive.

La segnalazione presenta un interesse che supera il contenuto delle singole proposte. La concorrenza viene assunta quale criterio di organizzazione della transizione energetica e dell’azione amministrativa: apertura dei mercati, capacità istituzionale, tempi procedimentali, accesso alle infrastrutture e selezione degli investimenti sono ricondotti a un disegno unitario.

L’accelerazione delle fonti rinnovabili e i limiti della governance multilivello

L’Autorità muove dal divario esistente tra la capacità rinnovabile installata e gli obiettivi fissati per il 2030. Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima stima una capacità complessiva di circa 131 GW alla fine del decennio. A fronte degli 83,5 GW installati nel 2025, occorrerebbe realizzare una capacità aggiuntiva pari a circa 47,5 GW, secondo un ritmo medio compreso tra 9 e 10 GW ogni anno.

In questa prospettiva, l’espansione delle fonti rinnovabili viene collegata alla decarbonizzazione, alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili importati e alla sicurezza economica nazionale. La contendibilità del mercato assume rilievo anche per favorire l’ingresso di nuovi operatori, l’allocazione del capitale e l’innovazione tecnologica.

L’AGCM riconosce gli interventi di razionalizzazione realizzati attraverso il decreto legislativo n. 190 del 2024 e le successive disposizioni correttive, compresa l’introduzione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies in materia di aree idonee, regimi semplificati e zone di protezione. A fronte di tale evoluzione, permangono criticità legate alla sovrapposizione delle competenze, alla complessità dei procedimenti, all’adeguamento delle reti e alle procedure di connessione.
La proposta più incisiva concerne la governance multilivello. L’Autorità prospetta meccanismi permanenti di cooperazione istituzionale e forme di intervento sostitutivo statale nei casi di inerzia amministrativa o di persistente ritardo nel conseguimento degli obiettivi assegnati alle Regioni. Il modello evocato associa obiettivi definiti a livello centrale e flessibilità attuativa territoriale, secondo l’impostazione già recepita dall’art. 11-bis, comma 5, del Testo unico FER.

Il documento suggerisce inoltre una formulazione più pregnante del principio dell’interesse pubblico prevalente previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Secondo l’AGCM, il diniego del titolo dovrebbe essere sorretto da una motivazione rafforzata, capace di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio ambientale grave e irreparabile, insuscettibile di mitigazione o compensazione. La proposta è diretta ad avvicinare la disciplina interna alla formulazione della direttiva RED III e del regolamento UE n. 2022/2577.

La prospettiva richiede un’applicazione attenta. La presunzione di prevalenza può orientare il procedimento e intensificare l’onere motivazionale dell’amministrazione. Essa lascia integra la necessità di una valutazione concreta degli interessi ambientali, paesaggistici e territoriali coinvolti. La semplificazione procedimentale e la qualità dell’istruttoria costituiscono, in questa ricostruzione, elementi complementari.

L’AGCM richiama infine l’esigenza di rafforzare le competenze tecniche e le dotazioni organiche delle amministrazioni statali, regionali e locali. Il rilievo è significativo: la certezza delle regole produce effetti limitati quando le strutture incaricate della loro applicazione dispongono di risorse inadeguate rispetto al numero e alla complessità dei procedimenti.

Connessioni alla rete e selezione dei progetti

Un’attenzione specifica è dedicata agli allacciamenti alle reti elettriche. L’Autorità richiama la riforma avviata dal decreto-legge n. 21 del 2026, che prevede il superamento del criterio meramente cronologico di allocazione della capacità e l’introduzione di meccanismi di open season, destinati a selezionare i progetti sulla base della loro maturità e probabilità di realizzazione.

L’AGCM propone di rafforzare la trasparenza delle procedure gestite da Terna e dai distributori locali, rendendo conoscibili anche i tempi effettivi di lavorazione delle pratiche e introducendo strumenti idonei ad assicurare il rispetto di termini certi e ragionevoli.

Il passaggio conferma la crescente rilevanza concorrenziale della capacità di connessione. La rete costituisce una risorsa scarsa e il relativo accesso condiziona l’effettiva realizzabilità degli investimenti. La riforma prospettata tende a sostituire la priorità temporale con criteri selettivi fondati sulla consistenza del progetto, ferma l’esigenza di assicurare trasparenza, verificabilità e parità di trattamento.

Le concessioni energetiche tra investimenti e contendibilità

La segnalazione affronta congiuntamente i principali regimi concessori del settore energetico, individuando nella concorrenza per il mercato lo strumento ordinario per selezionare gli operatori e orientare gli investimenti.

Per la distribuzione elettrica, l’AGCM ribadisce le perplessità già espresse sulle proroghe pluridecennali fondate sulla presentazione di piani straordinari di investimento. L’eventuale estensione delle concessioni dovrebbe essere limitata al periodo strettamente necessario per realizzare gli interventi urgenti, con successivo svolgimento delle gare. Il documento propone anche clausole risolutive in caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi e un rafforzamento dell’indipendenza dei distributori rispetto alle attività esercitate nei mercati energetici a valle.
Nel settore del gas naturale, l’Autorità registra una parziale ripresa delle procedure relative agli ambiti territoriali minimi e richiama l’esigenza di preservarne l’effettiva competitività. L’eventuale accorpamento degli ambiti dovrebbe essere calibrato sulla struttura del mercato, evitando dimensioni capaci di ridurre la partecipazione degli operatori minori. I criteri di gara dovrebbero inoltre valorizzare gli investimenti destinati alla futura riconversione delle reti per il trasporto di gas rinnovabili e idrogeno, superando una disciplina ancora prevalentemente orientata all’estensione fisica delle infrastrutture.

Per le grandi derivazioni idroelettriche, l’AGCM propone termini perentori per l’approvazione delle leggi regionali e per l’avvio delle procedure di assegnazione, accompagnati dall’esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inerzia. Le gare dovrebbero costituire la modalità preferenziale di affidamento, con criteri incentrati sulla qualità dei piani vincolanti di investimento, sulla sicurezza, sull’efficientamento e sull’incremento della capacità produttiva degli impianti esistenti.
Particolare rilievo assume l’accesso alla documentazione tecnica. Secondo l’Autorità, tutti i potenziali concorrenti devono poter disporre, in condizioni di parità con il gestore uscente, del rapporto di fine concessione e delle informazioni necessarie alla predisposizione dell’offerta. L’amministrazione concedente dovrebbe essere dotata di poteri sanzionatori nei confronti dell’incumbent che ometta, ritardi o alteri la trasmissione dei dati.

La concorrenza viene dunque collegata alla qualità dell’investimento e alla capacità dell’amministrazione di verificarne l’effettiva esecuzione. L’affidamento competitivo rappresenta l’inizio di un rapporto che richiede monitoraggio, obiettivi misurabili e conseguenze proporzionate in caso di inadempimento.

Lo stand still nel controllo delle concentrazioni

La seconda parte della segnalazione propone una modifica rilevante della legge n. 287 del 1990.

Nell’assetto vigente, la notifica preventiva di una concentrazione all’AGCM non determina automaticamente la sospensione dell’operazione fino alla decisione dell’Autorità. Il potere di sospensione può essere esercitato con l’avvio dell’istruttoria. Tale disciplina distingue l’ordinamento italiano dal modello europeo e dagli altri sistemi nazionali dotati di controllo preventivo delle concentrazioni.

L’AGCM propone di introdurre un obbligo generale di stand still, in forza del quale l’operazione notificata potrebbe essere realizzata soltanto dopo la decisione di autorizzazione o di mancato avvio dell’istruttoria. La ratio risiede nella difficoltà di ripristinare l’assetto concorrenziale anteriore quando le imprese abbiano già proceduto alla fusione, all’integrazione delle strutture o al coordinamento delle rispettive politiche commerciali.

Secondo la segnalazione, l’effetto pratico della riforma sarebbe generalmente contenuto, poiché molte operazioni già prevedono clausole sospensive e, nella maggior parte dei casi, il perfezionamento verrebbe differito di circa un mese. L’Autorità dovrebbe inoltre poter concedere deroghe motivate, eventualmente subordinate a condizioni e obblighi destinati a preservare la concorrenza.

La violazione dello stand still sarebbe assoggettata a una sanzione fino al 10 per cento del fatturato delle imprese interessate. L’AGCM propone contestualmente l’eliminazione del minimo edittale dell’1 per cento, così da consentire una graduazione coerente con la gravità concreta dell’infrazione.

La riforma inciderebbe direttamente sulla strutturazione delle operazioni di acquisizione soggette alla disciplina nazionale. Condizioni sospensive, interim covenants, deroghe all’obbligo di sospensione e disciplina delle condotte anteriori al closing assumerebbero un rilievo ancora più marcato, secondo un modello sostanzialmente allineato al merger control europeo.

Il superamento dell’autorizzazione in deroga per le intese

L’ultimo intervento riguarda gli artt. 4 e 13 della legge n. 287 del 1990.

L’attuale disciplina conserva formalmente il potere dell’Autorità di autorizzare in via preventiva intese restrittive che producano determinati benefici economici e soddisfino le condizioni previste dalla legge. Tale impostazione riflette il modello europeo anteriore al regolamento n. 1 del 2003.

Con la modernizzazione del diritto antitrust europeo, il sistema autorizzatorio è stato sostituito dal principio dell’eccezione legale. Le imprese sono tenute a valutare autonomamente la compatibilità delle proprie condotte con l’art. 101 TFUE, ferma la successiva verifica delle autorità di concorrenza e dei giudici.

L’AGCM propone quindi di riformulare l’art. 4 e di abrogare l’art. 13, eliminando un procedimento ormai privo di concreta applicazione e allineando il testo nazionale al sistema europeo di autovalutazione.

La modifica possiede un rilievo prevalentemente sistematico. Essa elimina una disciplina residuale, chiarisce la responsabilità delle imprese nella valutazione delle intese e conferma il passaggio da un controllo amministrativo preventivo a un modello di applicazione decentrata delle regole di concorrenza.

Una lettura di sistema

La segnalazione AS2187 propone una concezione estesa della politica di concorrenza. L’apertura dei mercati viene collegata alla capacità delle amministrazioni di decidere in tempi certi, alla disponibilità delle infrastrutture, alla qualità dei meccanismi di gara e alla verificabilità degli investimenti promessi.

Nel settore energetico, la concorrenza opera come criterio di allocazione di risorse scarse: suolo, capacità di rete, infrastrutture e titoli concessori. Ne deriva l’esigenza di procedimenti trasparenti, criteri selettivi coerenti con gli obiettivi pubblici e strumenti di controllo capaci di accompagnare l’intera durata del rapporto.

Sul versante antitrust, le proposte perseguono un più stretto coordinamento con il diritto dell’Unione. L’introduzione dello stand still rafforzerebbe il carattere preventivo del controllo delle concentrazioni. Il superamento dell’autorizzazione in deroga delle intese completerebbe l’adeguamento della legge nazionale al modello dell’eccezione legale.

Spetterà alla legge annuale per il mercato e la concorrenza stabilire quali indicazioni saranno recepite. La segnalazione offre, fin d’ora, una rappresentazione organica delle principali questioni che attraversano il rapporto tra transizione energetica, regolazione amministrativa e tutela della concorrenza.

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