Ai fini della concessione, da parte di un Comune toscano, del titolo abilitativo per l’esercizio di attività economiche su aree pubbliche si rende necessario il possesso di determinati requisiti quali, tra gli altri, quelli di onorabilità previsti dalla Legge Regionale 62/2018 artt. 11 e 12.
A contrario, l’articolo 127, co.1, L. R. 62/2018 prevede che “il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera” lett. a): “quando vengono meno i requisiti di cui agli artt. 11 e 12”.
Cosa accade, pertanto, se il Comune, riscontrata la mancanza dei requisiti, avvia la procedura per la decadenza dal titolo concessorio ed il legale del titolare della concessione richieda la sospensione del procedimento in quanto in attesa di una sentenza di riabilitazione? Il procedimento amministrativo de quo può essere sospeso ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 241/1990 (dunque solo per 30 giorni) oppure è possibile tale sospensione per un tempo superiore in attesa dell’emissione della sentenza di riabilitazione?
In verità, si ritiene possibile la sospensione del procedimento di rinnovo della concessione di posteggio, ai sensi dell’art 2, comma 7, L. 241/90, “per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni” qualora essa sia finalizzata a “l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni” (i.e. la sentenza di riabilitazione); infatti, le cause di sospensione del termine assegnato alla P.A. per l’adozione di un determinato provvedimento sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni “sine die” motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l’attività amministrativa. Inoltre, si segnala il richiamo, nel contesto della L.R. n. 62/2018, alla finalità “di garantire parità di trattamento nelle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato”, pertanto, non appare possibile la prospettiva di sottrarre alla concorrenza la concessione di posteggio in attesa di una eventuale sentenza di riabilitazione. Infatti, la riabilitazione, ex art 178 c.p., costituisce l’attestazione del riacquistato possesso dei requisiti morali da parte del condannato perché opera sulla base di una valutazione ex post della condotta dello stesso e, a differenza dell'estinzione della pena, non opera ope legis, ma postula uno specifica pronuncia costitutiva, fondata sulla verifica di prove effettive e costanti di buona condotta.
Con la sentenza n. 9842 del 16 novembre 2023, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sul complesso tema del rapporto tra gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 l. n. 241/1990 e le convenzioni fra Enti Locali ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000.La questione trae origine da una controversia tra due Comuni della Regione Basilicata i quali, come capofila di altri Comuni convenzionati ex art.30 T.U.E.L., avevano presentato le rispettive candidature per il finanziamento, a valere sul PNRR, di progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities.Il Comune appellante rilevava che la convenzione conclusa dal Comune controinteressato dovesse ritenersi nulla per difetto della sottoscrizione con firma digitale, prevista – per l’appunto, a pena di nullità – dall’art. 15,comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990.IlConsiglio di Stato, ribaltando la pronuncia del TAR Basilicata, ha accolto il ricorso statuendo che: a)le convenzioni di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 rappresentano una speciesdell’ampio genus degli accordi fra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.15 della l. n. 241 del 1990; b)infatti, mentre la l. n. 241 del 1990 concerne la funzione amministrativa inquanto tale, il d.lgs. n. 267 del 2000 si riferisce solo agli Enti Locali; c)in termini di teoria generale, quanto stabilito per il genus vale, di regola, anche per le singole species, a meno che non sia espressamente disposto in senso contrario; d)pertanto, la previsione di nullità di cui al comma 2-bis dell’art. 15della l. n. 241 del 1990, norma di portata generale, concerne anche le convenzioni ex art. 30 T.U.E.L., norma di portata speciale che non contiene un’espressa disposizione contraria.
Il Consiglio di Stato ribadisce la contrarietà al diritto europeo e il dovere di disapplicazione delle proroghe delle concessioni balneari