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Il Tar annulla il d.m. sui canoni per le concessioni demaniali

Con sentenza n. 12368/2026, pubblicata il 6 luglio 2026, il TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, in una causa patrocinata dallo Studio, ha annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 settembre 2025, con cui sono state aggiornate le misure unitarie dei canoni demaniali marittimi per l’anno 2025 e, conseguentemente, l’ordine di introito emesso dall’Amministrazione comunale per il canone concessorio relativo alla medesima annualità, nella parte in cui ha fatto applicazione del predetto decreto ministeriale.

Infatti, il TAR Lazio ha ritenuto che anche l’aggiornamento del canone per il 2025 sia stato illegittimamente determinato, per avere tenuto conto della rivalutazione Istat nella misura del 25,15% già prevista, per l’anno 2023, dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2022, annullato dallo stesso TAR con sentenza passata in giudicato.

Invero, poiché l’adeguamento ISTAT è espresso in aumento o in riduzione rispetto all’anno precedente, l’aggiornamento annuale del canone per il 2025 è stato applicato sul canone del 2024 che, a sua volta, teneva conto degli aumenti del 2023, giudicati illegittimi dal TAR.

Sicché, afferma il TAR romano, «così operando il Ministero ha di fatto recuperato un parametro illegittimo, rendendo efficace per i canoni successivi al 2023 un aumento (quello del 25,15% sui canoni del 2023) contenuto in un decreto annullato in via definitiva da una pronuncia giudiziale».

Ora, se i decreti del MIT di aggiornamento dei canoni per gli anni 2023 e 2024 erano stati già annullati dal TAR Lazio, rispettivamente, con le sentenze n. 13/2025 e n. 14196/2025, per avere illegittimamente utilizzato un indice Istat, quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, non previsto dalla legge (l’art. 4 della legge n. 494/1993), nel caso del decreto ministeriale di aggiornamento del canone per il 2025 la questione si prospettava come maggiormente complessa.

Infatti, l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (in sostituzione di quello dei valori per il mercato all’ingrosso, individuato dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 400/1993,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993) è stato nuovamente utilizzato quale criterio di rivalutazione Istat del canone demaniale per il 2025, inforza dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 73/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105/2025, secondo cui il comma 1 dell’art. 4 del d.l. n.400/1993 «si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l’indice dei valori per il mercato all’ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell’indice da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali».

Come si legge nella sentenza del TAR capitolino qui in commento, il tenore testuale dell’art. 6, comma 1, del d.l.n. 73/2025 «potrebbe avere indotto il Ministero a ritenere la disposizione quale norma di interpretazione autentica, come tale applicabile retroattivamente».

Senonché, il TAR Lazio ha statuito che il ridetto art. 6, comma 1, del d.l. n. 73/2025 non può essere ritenuto norma di interpretazione autentica, trattandosi di una disposizione solo formalmente interpretativa ma, in sostanza, innovativa rispetto alla previgente formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 400/1993, che non prevedeva l’applicazione dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

Infatti, perché una norma possa qualificarsi di interpretazione autentica, è necessario che si tratti di una disposizione volta ad esplicitare il senso di altra preesistente, oppure a chiarire o a escludere uno dei sensi tra quelli ragionevolmente attribuibili alla norma interpretata, secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge.

Nel caso di specie, invece, secondo il TAR Lazio, «la disposizione ha sostituito all’indice prima previsto un altro, che non può ritenersi in alcun modo contenuto nel primo o frutto di una diversa interpretazione, trattandosi di indici che nel raffronto tra di loro contengono basi di calcolo che fanno riferimento a elementi diversi come sopra evidenziato. Conseguentemente, il decreto Mit è illegittimo nella parte in cui non si è limitato a introdurre per il futuro il nuovo parametro per l’aggiornamento dei canoni demaniali, ovvero dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 73/2025, ma ha esteso i suoi effetti anche retroattivamente ai canoni 2023 e 2024».

Infatti, l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è stato utilizzato dal Ministero quale criterio per il calcolo dell’importo del canone 2025, tenendo conto anche delle rivalutazioni Istat alla base della determinazione dei canoni 2023 e 2024, già dichiarata illegittima dal TAR Lazio con sentenze passate in giudicato.

 

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