Il Consiglio di Stato con sentenza n.1871 del 26 febbraio 2024 ha riformato la sentenza del TAR Lazio, la quale aveva respinto il ricorso proposto avverso la determinazione direttoriale con cui l’ADM aveva disposto l’annullamento in autotutela di una precedente determinazione di invito a effettuare versamenti delle somme destinate al Fondo per il rilancio del sistema sportivo (di cui all’art. 217 del D.L. 19.05.2020, n. 34); nonché delle singole note con le quali l’ADM aveva comunicato ai concessionari le rinnovate quantificazioni degli importi aggiuntivi dovuti a titolo di versamento dell’importo dello 0,5% della raccolta.
Ciò ha determinato un effetto lesivo per i ricorrenti, in quanto lo 0,5% è stato applicato sulle complessive entrate derivanti da raccolte su scommesse, e non fino al raggiungimento delle soglie massime previste per il finanziamento del Fondo (40 MLN di euro per l’anno 2020 e 50 MLN per il 2021).
Si sono prospettate due tesi: quella sostenuta dall’Avvocatura generale dello Stato, per la quale il limite massimo si riferisce alla sola parte destinata al raggiungimento delle soglie previste per il Fondo; e quella sostenuta dalle imprese ricorrenti, secondo la quale il limite allo stanziamento del Fondo fungerebbe anche da limite implicito al prelievo.
L’ADM aveva previsto che “Qualora il 31 dicembre di ogni anno sia raggiunto il limite massimo (…) il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso”. Con un’altra circolare l’Autorità ha previsto il criterio per la determinazione dell’importo riferito al mese in cui il limite previsto dalla soglia è raggiunto, prevedendo inoltre la procedura per il ricalcolo degli importi per il raggiungimento delle predette soglie.
La ratio di tutti i provvedimenti era, dunque, quella di una correlazione tra prelievo fiscale e il limite previsto per il Fondo salva sport.
Ciò è pure riscontrabile nel diritto comunitario, il quale impone al giudice, quando applica il diritto interno, di interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo perseguito, al fine di conseguire il risultato previsto.
Secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE sono da considerare restrizioni alla libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno attraenti le bertà garantite dal TFUE.
Nonostante la materia delle imposizioni fiscali rientri nella competenza di ogni Stato membro, la Corte afferma che, detta competenza, va esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione.
Dunque, eventuali restrizioni delle attività del gioco d’azzardo sono giustificate solo in virtù di motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dei consumatori, la prevenzione di frodi, nonché l’incitamento a spese eccessive legate al gioco.
Il D.L. 34/2020, il quale era stato introdotto per far fronte all’emergenza economica, causata dalla chiusura e restrizione delle attività, aveva come scopo la finalità di reperire le risorse necessarie per il sostegno e rilancio. Perciò, se il limite previsto dal decreto non si considerasse anche come limite implicito al prelievo fiscale, l’effetto sarebbe quello di finanziare la spesa pubblica in generale.
Pertanto, nonostante il legislatore non abbia espressamente previsto il raggiungimento delle soglie del Fondo come limite massime al prelievo, da una lettura sistematica e complessiva delle norme, si può giungere alla conclusione il Fondo costituisce anche il limite (implicito) necessario all’imposizione fiscale.
Approvato decreto sui giochi a distanza, gara pubblica europea da avviare senza indugio.
Confermata in appello l’illegittimità della richiesta di pagamento dei minimi garantiti 2000-02 rateizzati, a seguito della revoca anticipata delle concessioni storiche.