Dal 7 ottobre 2016 è in vigore il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7 settembre 2016).
Il nuovo codice disciplina l'esercizio della giurisdizione della Corte dei conti nelle seguenti materie
La giurisdizione contabile si ispira ai principi di effettività, concentrazione e giusto processo, secondo i canoni tipici della giurisdizione ordinaria e amministrativa.
Gli organi della giustizia contabile sono:
La Parte I del codice è dedicata alle disposizioni generali: principi e organi della giurisdizione contabile (organi e competenza; astensione e ricusazione del giudice; le parti e i difensori; gli atti e i provvedimenti del processo).
Nella Parte II sono contenute le disposizioni che regolano lo svolgimento dei giudizi di responsabilità:
La Parte III del codice stabilisce le regole del giudizio sui conti (giudizio per la resa dl conto e giudizio sul conto), mentre nella Parte IV sono regolati i giudizi pensionistici (ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra).
La Parte V è dedicata agli altri giudizi su istanza di parte, mentre i giudizi di impugnazione (appello, opposizione di terzo, revocazione e ricorso per cassazione per soli motivi di giurisdizione) sono disciplinati nella Parte VI.
In chiusura, la Parte VII si occupa dell'interpretazione del titolo giudiziale, dell'esecuzione e del giudizio di ottemperanza.
Livia Lorenzoni ha partecipato al comitato scientifico del convegno su Politica e amministrazione: etica, managerialità e responsabilità, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre ed è intervenuta con una relazione in tema di responsabilità amministrativa e burocrazia difensiva.
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito i presupposti per ottenere il risarcimento del danno subito a causa di un provvedimento illegittimo, quando nel corso del giudizio il ricorrente abbia perso l'interesse all'annullamento.